La "Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina" istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' autorizzata a prestare fidejussione sui mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, limitatamente alla parte del mutuo che superi i due terzi del valore cauzionale del fondo. La fidejussione ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale. La valutazione dei terreni per il cui acquisto viene concesso il mutuo con la fidejussione della Cassa e' fatta, congiuntamente da questa e dall'Istituto di eredita agrario che concede il mutuo. Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli Istituti si determineranno il volume delle operazioni da compiersi dagli stessi e le altre condizioni per la prestazione della garanzia.

Testo vigente dal 28 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-01;53~art7 · fonte del testo