((L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avra' inizio col 1 gennaio e col 1 luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprieta' contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53. Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello dei mutuo, ed al quale sara' accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il caldo debitore di tale conto sara', a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo)).

Testo vigente dal 15 novembre 1956

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1956 al 15 novembre 1956. 13 parole tolte, 42 parole aggiunte.

L'ammortamento dei mutui tolto: previsti dall'art. 6 della presente legge aggiunto: contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avra' inizio col 1 gennaio tolto: o aggiunto: e col 1 luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuotolto: . aggiunto: in tutti i casi di formazione della piccola proprieta' contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53. Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del tolto: prestito aggiunto: mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello tolto: del aggiunto: dei mutuo, ed al quale sara' accreditato il contributo versato dallo Stato durante tolto: il detto periodo. Al termine dei due anni il tolto: saldo aggiunto: caldo debitore di tale conto sara', a richiesta dell'interessato, consolidato tolto: il aggiunto: in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in tolto: egual aggiunto: uguale periodo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-02-01;53~art8 · fonte del testo