Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista. Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto e' previsto all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.

Testo vigente dal 28 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-01;53~art6 · fonte del testo