Indice completo degli articoli
Miscellanea
Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Legge 24 luglio 1962, n. 1073
- Aggiornato al
- 15 dicembre 1970
- Articoli
- 57
- Versioni storiche
- 88
Titolo I — Edilizia scolasticaartt. 1-30
Capo I — Incremento e proroga delle provvidenze straordinarie previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645
- Art. 1Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole
- Art. 2Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento
- Art. 3Spese ammesse a contributo
- Art. 4Assegnazione dei mutui della Cassa, depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato
- Art. 5Prestazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi
- Art. 6Approvazione dei progetti e concessione dei contributi
- Art. 7Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori
- Art. 8Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo
- Art. 9Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici
- Art. 10Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province
- Art. 11Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie
- Art. 12Provvidenze speciali
- Art. 13Controllo sostitutivo da parte dello Stato
Capo II — Provvidenze particolari
- Art. 14Costruzione di edifici per scuole materne statali
- Art. 15Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne
- Art. 16Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali
- Art. 17Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento
- Art. 18Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne
- Art. 19Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica
Capo III — Provvidenze per l'università
Capo IV — Provvidenze per gli istituti statali di educazione
Titolo II — Provvidenze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche - Borse di studio e assistenzaartt. 31-39
- Art. 31Sussidi alle scuole materne
- Art. 32Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni
- Art. 33Contributi ai Patronati scolastici
- Art. 34Trasporto degli alunni
- Art. 35Libri di testo per le scuole elementari
- Art. 36Contributi per la scuola popolare
- Art. 37Servizio nazionale di lettura
- Art. 38Borse di studio
- Art. 39Assistenza universitaria
Titolo III — Dotazioni tecnico-scientifiche - contributi e agevolazioni per le Università - Incremento di organiciartt. 40-57
- Art. 40Dotazione dei gabinetti laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica
- Art. 41Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari
- Art. 42Contributo ordinario dello Stato alle Università
- Art. 43Biblioteche universitarie statali
- Art. 44Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte
- Art. 45Agevolazioni tributarie
- Art. 46Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche
- Art. 47Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie
- Art. 48Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante
- Art. 49Organi degli ispettori scolastici
- Art. 50Istituzione di cattedre universitario
- Art. 51Istituzione di posti di assistente
- Art. 52Conferma dei benefici delle leggi precedenti purché non in contrasto con la presente legge
- Art. 53Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti
- Art. 54Relazione sull'applicazione della legge
- Art. 55Commissione d'indagine
- Art. 56Obiettivi dell'indagine
- Art. 57Copertura della spesa
