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Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni di cui all'art. 7, punti 1) e 2), si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
