All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui, sara' provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori.

Testo vigente dal 12 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art6 · fonte del testo