I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 aprile 1965, n. 488
1La L. 23 aprile 1965, n. 488 ha disposto (con l'art. 13) che "Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purche' detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso".
Testo vigente dal 12 giugno 1965
