I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 aprile 1965, n. 488

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La L. 23 aprile 1965, n. 488 ha disposto (con l'art. 13) che "Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purche' detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso".

Testo vigente dal 12 giugno 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 461/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 5, l. 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro congiunti in caso di morte), laddove non contemplano per le pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'I.R.PE.F., riconosciuta invece per le pensioni di guerra, in quanto analoghe questioni sono già state dichiarate non fondate o manifestamente infondate, e non sono stati introdotti profili ed argomentazioni nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente avviso. - S. nn. 151/1981, 387/1989, 431/1996; O. nn. 276/1986, 390/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 5 Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 276/1986

    Questione infondata
    19 dicembre 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 5 della l. 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte), nella parte in cui non estendono alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF riconosciuta per le pensioni di guerra, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.: trattandosi, in sostanza dell'identica questione già dichiarata non fondata - sia pur con riguardo al solo art. 34 del d.P.R. 601 cit. e in riferimento all'art. 3 Cost. per la non ravvisata omogeneità delle situazioni comparate. - S. n. 151/1981; O. nn. 199/1981, 184/1982, 307 e 366/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 52 cost. · Art. 5 Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1958 al 12 giugno 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 aprile 1965, n. 488

    La L. 23 aprile 1965, n. 488 ha disposto (con l'art. 13) che "Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purche' detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art5 · fonte del testo