Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il 3° comma dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' sostituito dal seguente: "l'indennita', di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di eta' non superiore agli anni 18 o a qualsiasi eta' se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di eta' superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque eta' se invalidi al lavoro, nonche' le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;657~art2 · fonte del testo