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Agli ufficiali ammessi a proseguire la carriera a norma del precedente art. 1 continuera' ad essere applicato il limite di eta' previsto per gli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano dalla tabella n. 1 allegata alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni. I capitani ammessi a proseguire la carriera ai sensi del precedente art. 1, i quali siano dichiarati non prescelti, in sede di giudizio di avanzamento a maggiore, sono trattenuti in servizio permanente fino al raggiungimento del limite di eta' di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;976~art2 · fonte del testo