Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1950 al 9 ottobre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di capitano, possono proseguire nella carriera anche oltre tale grado qualora abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di guerra al grado di tenente o di capitano o un avanzamento per merito di guerra nei gradi di sottotenente, tenente o capitano. I capitani a carriera limitata che si trovino nelle condizioni predette e che in base all'anzianita' posseduta vengano a risultare, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pretermessi all'avanzamento, sono promossi, se prescelti, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui avrebbero acquisito titolo all'avanzamento qualora non fosse esistito l'ostacolo della limitazione della carriera e sempre che risulti esistere alla data stessa la vacanza nel grado superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-11-04;976~art1 · fonte del testo