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All'articolo 3 della legge 5 giugno 1973, n. 348, e' aggiunto il seguente comma: "Alle stesse condizioni, nei periodi in cui non e' svolto servizio completo di mensa, puo' essere attuato altresi' servizio freddo di mensa negli impianti in cui opera personale di condotta o di scorta treni o personale che effettui turni rotativi".

Testo in vigore dal 14 giugno 1975 al 28 ottobre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-06;197~art16 · fonte su Normattiva