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L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' modificato e integrato come segue: "10) da operaio qualificato ad operaio specializzato, ad aiuto macchinista o macchinista TM;

  • 37)da manovale a deviatore;
  • 38)da carbonaio a motorista;
  • 39)da manovale ad assistente di stazione. La nota in calce all'allegato e' integrata con il passaggio di cui al numero 39". Ai soli fini della ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il servizio prestato con la qualifica di sottocapo tecnico dal personale pervenuto a tale qualifica anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, e' equiparato al servizio prestato con la qualifica di capo tecnico. Agli stessi fini, il servizio svolto con le qualifiche di aiutante operaio e aiutante operaio ad personam e' equiparato, per il periodo eccedente tre anni, al servizio reso con la qualifica di operaio qualificato.

Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;27~art10 · fonte su Normattiva