Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 13
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Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge hanno effetto dal 1 luglio Le disposizioni stesse si applicano anche in sede di ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008
