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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 113, 116, 1011, 1015 e 1018 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;27~art14 · fonte su Normattiva