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Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' sostituito dal seguente: "Al personale di cui al precedente comma e' riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza".

Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

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