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Il primo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' sostituito dal seguente: "Le anzianita' minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate nonche' per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 1971".

Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;27~art3 · fonte su Normattiva