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Il secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' sostituito dai seguenti: "Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sara' ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base alle norme del precedente ordinamento. Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che la data di compimento del periodo di anzianita' di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente".

Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;27~art4 · fonte su Normattiva