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Il quindicesimo comma, seconda parte, dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' modificato come segue: "Agli interessati e' attribuita nel nuovo ruolo l'anzianita' decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di radiologia". II sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' modificato come segue: "Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale conserva ad personam le qualifiche in quello rivestite ed e' ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli".

Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;27~art5 · fonte su Normattiva