Art. 6
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Dopo il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' inserito il seguente comma: "Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del presente decreto e' valutata l'anzianita' maturata in quest'ultima qualifica".
Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008
