Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale e valuteranno la gestione dei singoli enti ed istituzioni a tutto il 31 dicembre 1971, determinando l'ammontare dei rispettivi disavanzi. Al risanamento dei disavanzi sara' provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. In detti mutui sara' conglobato l'ammontare delle precedenti operazioni di mutuo autorizzate a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, non ancora estinte.

Testo vigente dal 27 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-27;811~art5 · fonte su Normattiva