La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1 dovra' essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1976, sul pareggio del bilancio. Sono vietate assunzioni di personale amministrativo artistico e tecnico che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie. Sono, altresi', vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Testo vigente dal 20 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;115~art4 · fonte su Normattiva