La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni dovra' essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bilancio nonche' sul blocco del personale a qualunque titolo in servizio alla data del 31 ottobre 1973. In caso di inosservanza del disposto del precedente comma e delle norme di cui all'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono disposti, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, lo scioglimento del consiglio di amministrazione, l'esonero del sovrintendente e la nomina di un commissario, il quale assume la gestione dell'ente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-27;811~art8 · fonte su Normattiva