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I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici da acquistare, nonche' del vestiario e del materiale di equipaggiamento sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Il programma pluriennale conterra' la indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorita', delle connessioni, ove occorrano, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonche' delle procedure che piu' speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui al successivo articolo 4, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli appositi capitoli di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 18 luglio 1980 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;336~art2 · fonte su Normattiva