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Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e della agricoltura e delle foreste nonche' dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge. A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1177~art10 · fonte del testo