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Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge, non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 1.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1177~art13 · fonte del testo