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Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 5 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010
