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Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari. Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso e' stipulato ai fini della presente legge.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 18 agosto 1957
