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Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonche' di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010
