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La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge. Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'art. 1 e' costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche un Comitato composto dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste per la Calabria, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e da un rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale bonifiche. Il Comitato sara' presieduto da un esperto nominato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010
