Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010. 395 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge. Per gli abitati da trasferire il piano regolatore e' approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445. Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:
tolto: a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950;
tolto: b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree. I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non piu' di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario della abitazione. E' in facolta' degli aventi diritto al contributo di cui alla, lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in 10 annualita' la quota a loro carico secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per il tesoro. E' in facolta' del Ministero dei lavori pubblici di fai costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma, agli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma. Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1177~art8 · fonte del testo