Provvedimenti straordinari per la Calabria

Art. 13 — Manutenzione delle opere

Le opere realizzate dalla cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni statali e locali e agli enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive integrazioni. Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, e' assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;437~art13 · fonte su Normattiva