Provvedimenti straordinari per la Calabria

Art. 4 — Programmi degli interventi e relazione al Parlamento

I programmi degli interventi da eseguirsi dalla cassa per il Mezzogiorno, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coordinamento di cui all'articolo 1, sono predisposti dalla cassa stessa, di intesa con il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 e sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sentito il comitato dei ministri per il Mezzogiorno. La cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord una relazione sull'esecuzione delle opere effettuate nell'anno precedente. Tale relazione e' presentata al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui all'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 71/. In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi che la relazione si riferiscono al periodo 10 luglio 1967-31 dicembre 1968.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;437~art4 · fonte su Normattiva