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[1]Con effetto dal 1 gennaio 1965 l'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
[2]L'imposta e' dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008
