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L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso dei beni immobili a destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili di cui all'articolo 1 ed a quelli che vi fanno richiamo della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonche' sui trasferimenti delle scorte effettuati unitamente al trasferimento dell'immobile, e' dovuta nella misura di lire 1 per ogni cento lire di valore, quando l'acquirente intende compiere sul terreno opere di valorizzazione agraria approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Per gli atti di permuta di beni immobili a destinazione agricola l'imposta e' dovuta nella misura di cui al primo comma quando, per ambedue i permutanti, l'atto sia stato posto in essere esclusivamente per la esecuzione, sui beni permutati, di opere di valorizzazione agraria approvate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Se l'acquirente od i permutanti non eseguono le opere in un termine da stabilirsi dallo stesso Ispettorato provinciale e non superiore a tre anni saranno tenuti a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria e una sopratassa pari al doppio di tale imposta. Per i conferimenti in societa' di terreni a destinazione agricola e relativi impianti, fabbricati, attrezzature e scorte, l'imposta e' dovuta nella misura di cui al primo comma, se il conferimento e' riconosciuto utile ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Le stesse sanzioni di cui al terzo comma del presente articolo si applicano a carico dell'acquirente o dei permutanti che mutino la destinazione del terreno agricolo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto o dalla permuta. Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria l'acquirente od i permutanti devono produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di valorizzazione agraria e si indichi il termine entro cui lo scopo deve essere conseguito. Trascorso tale termine, l'acquirente od i permutanti devono dimostrare, mediante altro certificato del predetto Ispettorato, che furono eseguite le opere di valorizzazione cui l'atto si riferiva. In mancanza di tale giustificazione si applicheranno l'imposta e la sopratassa prevista dal terzo comma. Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria i conferenti, di cui al quarto comma del presente articolo, devono produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di un atto formato ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e all'articolo 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1271~art2 · fonte del testo