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Il n. 6° dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "6) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazione di opifici industriali e artigianali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari".

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;428~art2 · fonte del testo