In deroga a quanto disposto dal capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, alle imprese appaltatrici non spetteranno interessi o compensi in dipendenza del pagamento dei corrispettivi in piu' anni finanziari. Negli atti precontrattuali e contrattuali sara' iscritta una espressa clausola e sara' precisata la ripartizione dei corrispettivi nei vari anni finanziari.

Testo vigente dal 23 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-06;366~art10 · fonte su Normattiva