Art. 9 — Appalto e trattativa privata
I contratti possono essere conclusi a trattativa privata, in deroga al disposto dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, anche quando ricorrano comprovati motivi di economicita' o di congrua riduzione dei tempi di esecuzione.
Testo vigente dal 23 agosto 1974
