I contratti possono essere conclusi a trattativa privata, in deroga al disposto dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, anche quando ricorrano comprovati motivi di economicita' o di congrua riduzione dei tempi di esecuzione.

Testo vigente dal 23 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-06;366~art9 · fonte su Normattiva