Art. 2 — Momento determinante della giurisdizione e della competenza
1. L'articolo 5 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: Art. 5. - (Momento determinante della giurisdizione e della competenza). - La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
