Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 23 — Rimessione al collegio

Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art23 · fonte su Normattiva