Art. 22 — Provvedimenti del giudice istruttore
Il quarto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
