Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 22 — Provvedimenti del giudice istruttore

Il quarto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art22 · fonte su Normattiva