Art. 27 — Deferimento del giuramento suppletorio
L'articolo 240 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio). - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio puo' essere deferito esclusivamente dal collegio".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
