Art. 30 — Costituzione del terzo chiamato
L'articolo 271 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
