Art. 43 — Costituzione delle parti
L'articolo 319 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 319. (Costituzione delle parti) - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione, e quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice di udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto a domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
