Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 47 — Termini per le impugnazioni

1- Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile e' sostiutito dal seguente: "Il termine per proporre l'appello la revocazione o l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art47 · fonte su Normattiva