Provvedimenti urgenti per il processo civile
Art. 53 — Forme e termini della costituzione in appello
Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini e i procedimenti davanti al tribunale".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
