Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art17 · fonte su Normattiva