Art. 72 — Condizioni e tempo dell'intervento
Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
