Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 73 — Mutamento del rito

L'articolo 667 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 667. - (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art73 · fonte su Normattiva