Art. 73 — Mutamento del rito
L'articolo 667 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 667. - (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
