Art. 81 — Determinazione dei giorni d'udienza
Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
