Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 81 — Determinazione dei giorni d'udienza

Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art81 · fonte su Normattiva