Art. 78 — Determinazione delle udienze di prima comparizione
L'articolo 69-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 69-bis. - (Determinazione delle udienze di prima comparizione). - Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
